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Ordinanza — n. 31163/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded regarding evidence of threatening and violent conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31163/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for resistance and other crimes, arguing against the evidence of threatening and violent behavior. The court rejected these claims as intrinsically generic and unsupported by the arguments presented in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and substantiated; generic and manifestly unfounded arguments regarding the evidence of conduct are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic grounds rejection resistance crime conviction evidence of violent conduct Cassation procedural rules violenza o minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORENTINO VITO nato a TRAPANI il 09/12/1953 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di resistenza e altro non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, sono anche manifestamente infondati al confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata sulla prova della condotta minatoria e violenta agita contro i verbalizzanti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere ,r4atore Il Pr