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Ordinanza — n. 31162/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and unfounded arguments regarding criminal prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31162/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's decision on the admissibility of a criminal offense involving an aggravating circumstance. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints and were manifestly unfounded based on the reasoning in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368 c.p.p.; Appeals based on mere factual complaints or manifestly unfounded arguments are inadmissible in proceedings for admissibility.

Parole chiave

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criminal admissibility appeal mere factual complaints manifestly unfounded arguments procedural inadmissibility aggravating circumstance abbandono per lesioni personali azione civile risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLONE DANIELE nato a PALERMO il 02/03/1989 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che. i motivi dedotti nei ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati alla stregua delle corrette argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulla procedibilità di ufficio del reato di lesioni, in presenza della contestata aggravante di cui all'art. 576, n. 5-bis, cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consfglie