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Ordinanza — n. 31161/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for tax evasion and obstruction of police control.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31161/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for tax evasion and obstruction of police control. The appellant argued against the sentence and the denial of mitigating circumstances, but the appellate court had already thoroughly examined these points. The supreme court found the arguments manifestly unfounded and consistent with the lower court's reasoning regarding the facts and prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when the grounds raised are merely reproductions of issues already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility tax evasion conviction obstruction of police control manifestly unfounded arguments repetition of lower court issues attenuazione della pena alleggerimento della pena aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 337 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da La Manna Marco, nato a Roma il 20.09.1969 avverso la sentenza del 21/10/2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il primo e il secondo motivo dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente in ordine ai reati di cui agli artt. 385 e 337 cod. pen., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondati;

Considerato, invero, che la Corte d'appello - con motivazione coerente ed esaustiva - ha rilevato, quanto al delitto di evasione, come fosse stato accertato che il ricorrente si trovasse al di fuori della propria abitazione al di fuori del lasso temporale in cui era autorizzato ad allontanarsene e, quanto al delitto di resistenza, come il ricorrente avesse proferito espressioni minacciose nei confronti dei pubblici ufficiali al fine di impedire il controllo di polizia; Ritenuto che alle medesime conclusioni si espongono i motivi di ricorso afferenti all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, dal momento che la Corte d'appello - con motivazione, per come argomentata, non censurabile in sede di legittimità - ha ritenuto congrua la pena inflitta, determinata in misura prossima al minimo edittale, e il diniego delle attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali del ricorrente e delle modalità del fatto;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso