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Ordinanza — n. 31160/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for containing only factual complaints and unsupported arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31160/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Stefano Passalacqua inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for resistance and injuries, arguing regarding the crime's configuration and sentencing treatment. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints and were manifestly unfounded based on the reasoning in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of factual complaints or manifestly unfounded arguments, as they lack the requisite legal merit for review at the level of jurisdiction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual complaints rejection manifestly unfounded arguments interest of law appeal procedural costs award abbandono per lesioni personali reati contro la pubblica autorità risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA STEFANO nato a MAZARA DEL VALLO il 03/09/1978 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati alla stregua delle corrette argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulla configurabilità del reato di resistenza e lesioni e sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato; generiche anche le deduzioni in punto di trattamento sanzionatorio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consig