Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded, rejecting lack of punishability and mitigating circumstances arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alfredo Scalabrino's appeal against the Palermo Court of Appeal's conviction for tax evasion inadmissible. The appellant argued for non-punishability due to the minor nature of the act and requested generic mitigating circumstances, which the lower court had rejected. The court ruled that the appeal's grounds were intrinsically generic and manifestly unfounded because they proposed a theme denied regarding the concrete facts the appellant did not contest materially.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic arguments denying punishability or requesting mitigating circumstances without addressing concrete factual elements are inadmissible in the jurisdictional phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALABRINO ALFREDO nato a ERICE il 28/06/1981 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, sono anche manifestamente infondati perché propongono un tema, in punto di responsabilità e mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, denegata con riferimento alle concrete modalità del fatto che il ricorrente non contesta nella sua materialità proponendone una lettura depotenziata in ragione delle indinnostrate ragioni che l'avrebbero 432' cati-l-Ko giustificato e che la Corte di merito harenuto "futili"; anche il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, motivato dai numerosi precedenti penali, non presta il fianco a censure in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giug