Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and merely reproductive grounds lacking novelty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giovanni Cataldo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's arguments were generic and merely reproduced principles already adequately examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning. Specifically, the first-instance judgment was deemed free of defects in its findings on the defendant's liability, recidivism, and the appropriate sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic and merely reproductive grounds that do not add new elements to the debate already resolved by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO GIOVANNI nato a CARINI il 18/07/1942 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Cataldo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, al di là della acritica riproduzione di principi giurisprudenziali, si fonda su motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; ritenuto, in particolare, che, quanto al primo motivo di ricorso la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi, ha affermato la responsabilità dell'imputato sulla base degli atti acquisiti con il consenso delle parti, evidenziando la discrasia temporale e l'assenza di riscontri, anche solo documentali, alla tesi difensiva; ritenuto che, parimenti immune da vizi è la motivazione sulla ritenuta recidiva fondata sulla correlazione tra precedenti penali ed il fatto per cui si procede; ritenuto, infine, che la determinazione del trattamento sanzionatorio, quantificato, in virtù della concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, in misura pari al minimo edittale, è priva di vizi logici o giuridici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliereiast nsore Il Pr