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Ordinanza — n. 31155/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-assertive grounds lacking substantive critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31155/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's defense was deemed structurally generic because its additional arguments failed to provide a reasoned critique of the first-instance judgment's findings on sentencing and recidivism. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary substantive merit to overcome the initial inadmissibility finding.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely assertive and generic, failing to offer a reasoned critique of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds assertive motives procedural costs Cassa delle ammende sentencing critique recidivism exclusion motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITRANO SIMONE nato a PALERMO il 04/02/1988 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la genericità dei motivi di ricorso che si risolvono in una proposizione mera niente assertiva al confronto con la motivazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, logicamente ineccepibile, che ha esaminato le deduzioni difensive pervenendo alla conclusione della loro inidoneità a realizzare una ragionata' critica della sentenza di primo grado„ che aveva diffusamente esaminato l'aspetto del trattamento punitivo escludendo l'applicazione delle circostanze attenuanti e la disapplicazione della recidiva.

Meramente assertivo il sintetico motivo di appello che il difensore aveva tentato di salvare producendo motivi aggiunti che, però non sono idonei a conferire validità ad un atto di impugnazione strutturalmente generico e, pertanto, originariamente inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 Il Con