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Ordinanza — n. 31154/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31154/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a conviction for the crime of false testimony under Article 372 of the Penal Code. The court rejected the appeal because the grounds raised were intrinsically generic and amounted to mere assertions without substantive legal argumentation, given the complete reasoning already present in the appealed decision.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be based on specific legal grounds; generic assertions lacking concrete legal analysis render the appeal inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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false testimony inadmissible appeal generic grounds Court of Cassation procedural costs Article 372 Penal Code legal argumentation falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 372 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZZAPELLE ANTONELLO nato a ERICE il 23/03/1977 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché intrinsecamente generici, risolvendosi in mere asserzioni a fronte della compiuta motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità e di applicazione del trattamento punitivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 D I \< 1_2; cPAtt. ,?c!--; t 1\1 A