Cassation court dismisses appeal for tax evasion as generic and unsupported by facts regarding criminal design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for tax evasion, but the court found the grounds generic and unsupported. The decision relied on the lack of a matching criminal design compared to the reasons for leaving the domicile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in cassation must be specific and substantiated; generic arguments lacking a distinct criminal design compared to the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCALI DENNY ALFIO nato a CATANIA il 06/12/1998 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, sono anche manifestamente infondati al confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata sulla mancata applicazione dellla continuazione esterna, non essendo ravvisabile la medesimezza del disegno criminoso rispetto alle stesse ragioni allegate a giustificazione dell'allontanamento dal domicilio in relazione al fatto per cui si procede;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consiglier