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Ordinanza — n. 31149/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for tax evasion due to inadmissible generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31149/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal against the second-instance conviction for tax evasion inadmissible. The appellant argued for reduced sentencing based on specific facts regarding late voluntary surrender, but the court found these arguments generic and unsupported by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 comma 4 cod. pen.; Art. 62 n. 6 cod. pen.: The Supreme Court holds that appeals based on generic arguments regarding the application of mitigating circumstances or the definition of resipiscence are inadmissible in the stage of legality.

Parole chiave

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tax evasion conviction inadmissible appeal generic grounds resipiscence definition mitigating circumstances Corte di Cassazione legal stage ritorno volontario

Disposizioni normative citate

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Art. 385 comma 4 cod. pen.
sul rilievo che la "tardiva" decisione di spontaneo rientro nell'abitazione non è idoneo a configurare la resipiscenza che giustifica l'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 385, comma 4, cod.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORLEO NICOLA nato a BARI il 15/06/1993 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, sono anche manifestamente infondati perché propongono un tema, sulla misura dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., giustificate, la prima, con riferimento alle concrete modalità del fatto che non consentivano di operare la piena riduzione del terzo e il diniego della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. sul rilievo che la "tardiva" decisione di spontaneo rientro nell'abitazione non è idoneo a configurare la resipiscenza che giustifica l'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consi