Criminal appeal dismissed as inadmissible due to untimeliness; late remission cannot alter res judicata.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed too late. The appellant argued that a subsequent remission and acceptance of the complaint should extinguish the crime, but the court found this irrelevant given the untimeliness of the appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A late appeal is inadmissible, and a subsequent remission of the complaint cannot alter the res judicata of the original judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMMINA CARMELA nato a MONREALE il 15/06/1968 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; esaminata la nota difensiva della parte civile; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati poiché correttamente, a fronte della tardività dell'appello (in conseguenza dichiarato inammissibile) non rileva la intervenuta remissione e accettazione della querela, innestandosi la pretesa dichiarazione di estinzione del reato su una decisione assurta a giudicato e, pertanto, immodificabile (cfr.
Rv. 227681À in cui si afferma che necessario presupposto della dichiarazione di estinzione del reato per effetto di remissione della querela presuppone un atto di impugnazione tempestivamente propos9; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere