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Ordinanza — n. 31144/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being mere factual complaints and reproducing already reviewed arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31144/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of guilt and sentencing, but the court determined the arguments were merely factual complaints rather than legal issues suitable for cassation review. Consequently, the court ruled that the appellate court had correctly evaluated the facts and applied the law, rejecting the appellant's claims as redundant.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must raise legal issues; mere factual complaints or arguments already adequately examined by the appellate court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints cassation review redundant arguments procedural costs attenuazione della pena revisione della sentenza penale pena massima

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORANA VINCENZO nato a PALERMO il 19/10/1986 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; p letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché meramente 'riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e, disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che hanno esaminato, al confronto con la ricostruzione dell'imputato, quella dei verbalizzanti ritenuta maggiormente convincente sulla dinamica dei fatti e pertanto sussurnibile la condotta dell'imputato nel delitto di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Non è suscettibile di censura la determinazione del trattamento punitivo, secondo il ricorrente eccessivo, né il diniego di applicazione della circostanze attenuanti generiche e quello di esclusione della recidiva che la Corte di appello ha motivato richiamando, quale manifestazione di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale accertate nel processo e in linea con le numerose condanne riportate anche per reati contro la persona. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere rèla ore Il .t-e