Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31142/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being mere factual complaints regarding resistance charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31142/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely factual complaints rather than legal arguments. The appellant challenged the lower court's finding that the defendant's prolonged high-speed flight constituted the material element of the crime of resistance under Article 337 of the Penal Code. The court ruled that the facts clearly demonstrated a danger to road users, making the resistance charge applicable and the appeal legally unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337 cod. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be based on points of law; mere complaints on facts or manifestly unfounded arguments do not constitute admissible grounds for review.

Parole chiave

Generato dall'IA
resistance crime fugitive flight road user danger admissibility appeal factual complaints Article 337 Cassation review reati contro le pubbliche comunicazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRIELLO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 04/12/1972 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano • Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati alla stregua delle corrette argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulla configurabilità del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) non apparendo riconducibile il fatto alla ipotesi di mera fuga, inidonea a rendere configurabile il reato di resistenza: il protratto inseguimento dell'imputato che a levata velocità percorreva le vie cittadine o limitrofe al centro abitato; la durata della fuga sono stati correttamente apprezzati come sintomatici della creazione di una situazione di pericolo per gli utenti della strada e ad integrare l'elemento materiale del reato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arnmene. Così deciso il 30 giugno 2023