Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being generic and lacking specific facts on reasonable doubt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the second-instance conviction for tax evasion inadmissible. The appellant argued for acquittal based on reasonable doubt and the new Cartabia reform, but the court found these arguments generic and unsupported by specific facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and fact-based; generic assertions regarding reasonable doubt or the application of new laws without concrete factual grounding render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE ANTONIO nato a CERIGNOLA il 31/10/1976 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; o- visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di elementi idonei a fondare un ragionevole dubbio tale da comportare l'assoluzione dell'imputato.
Meramente assertivo il motivo di ricorso riferito all'applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. evocato con riferimento alla natura sostanziale dell'istituto e a non meglio descritti effetti, rilevanti ai fini dell'applicazione all'imputato, in ragione della prevista entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 g