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Ordinanza — n. 31140/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are manifestly unfounded and inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31140/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Francesco Messina inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the first ground unfounded because recidivism was already excluded in the lower court's judgment, while the second ground concerned a testimonial proof irrelevant to the current proceedings. Finally, the court rejected the third ground as a repetition of arguments already adequately addressed by the territorial court.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or refer to matters not relevant to the current proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded appeal recidivism exclusion testimonial proof relevance repetition of arguments inadmissible appeal recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA FRANCESCO nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 21/12/1988 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Messina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che la recidiva è stata già esclusa dalla sentenza impugnata; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto deduce una censura relativa ad una prova testimoniale cui sarebbe stata subordinata la richiesta di giudizio. abbreviato che non appare riferibile al presente procedimento né risulta dalla sentenza impugnata; ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso reitera il medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 5 della sentenza); considerato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gi