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Ordinanza — n. 31138/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31138/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31138/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCADANTE IVANO ALESSANDRO nato a PALERMO il 07/03/1990 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Gionlano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentii:i dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che hanno esaminato, al confronto con la ricostruzione dell'imputato, quella dei verbalizzanti ritenuta maggiormente convincente sulla dinamica dei fatti e pertanto sussurnibile la condotta dell'imputato nei reati di cui agli artt. 337 e 707 cod. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31138/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 707 cod. pen.;

Parole chiave

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motivi di cassazione censura costituzionale revisione della sentenza penale allegazioni di persecuzione contraddittorie impugnabilità della decisione di rinvio opposizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCADANTE IVANO ALESSANDRO nato a PALERMO il 07/03/1990 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Gionlano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentii:i dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che hanno esaminato, al confronto con la ricostruzione dell'imputato, quella dei verbalizzanti ritenuta maggiormente convincente sulla dinamica dei fatti e pertanto sussurnibile la condotta dell'imputato nei reati di cui agli artt. 337 e 707 cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023