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Ordinanza — n. 31136/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for manifestly unfounded recidivism disapplication and generic mitigating circumstances arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31136/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Perdonò inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal's arguments regarding the disapplication of recidivism and the granting of generic mitigating circumstances were manifestly unfounded. Since the first-instance judgment already applied these mitigating factors while disapplying recidivism, the appellate review was deemed unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 362, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363, co. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court has already granted generic mitigating circumstances while disapplying recidivism, rendering the appeal's arguments legally baseless.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal recidivism disapplication generic mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs award recidiva nell'infrazione attenuazione della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 362, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 363, co. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERDONO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 01/02/1988 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Perdonò avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto afferenti al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati atteso che risulta dalla sentenza impugnata che la recidiva è stata disapplicata mentre le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse con la sentenza di primo grado; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giu