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Ordinanza — n. 31135/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic, factual, and merely reproducing already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31135/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Tatiana Nartea's appeal against the Court of Appeal of Caltanissetta inadmissible. The appellant argued regarding the simultaneity of the act and conduct, imputability, subjective elements, and the lack of non-punishability under Article 393-bis of the Penal Code. The court rejected these grounds because they were generic, factual, and merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, factual, or merely reproduce arguments already rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds factual repetition Article 393-bis Criminal Procedure Code reati contro la pubblica autorità disobbedienza alla decisione dell'autorità permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
ento dell'atto e della condotta dell'imputata, dell'imputabilità e dell'elemento soggettivo del reato, nonché le pagine 5 e 6 in ordine alla insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen.).
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 393-bis cod. pen
ento dell'atto e della condotta dell'imputata, dell'imputabilità e dell'elemento soggettivo del reato, nonché le pagine 5 e 6 in ordine alla insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen.).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARTEA TATIANA nato a CHISINAU( MOLDAVIA) il 26/10/1973 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Tatiana Nartea avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i motivi di ricorso, da valutare congiuntamente in guanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili perché, generici, versati in fatto e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagina 4 della sentenza in relazione ai profili della simultaneità del compirn. ento dell'atto e della condotta dell'imputata, dell'imputabilità e dell'elemento soggettivo del reato, nonché le pagine 5 e 6 in ordine alla insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen.). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presid nte