Cassation court dismisses appeal as it reiterates already refuted arguments without critical engagement with the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Lorenzo Valente, challenged a second-instance judgment regarding drug possession, arguing for personal use despite evidence suggesting otherwise. The court rejected this because the appeal merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to critically engage with the contested judgment and merely reiterates arguments already adequately examined and refuted by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTE LORENZO nato a FOGGIA il 21/11/1973 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lorenzo Valente avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, omettendo di confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata - che ha specificato che al ricorrente non è contestata la cessione - reitera le medesime censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagine 5 della sentenza); ritenuto, in particolare, che con motivazione immune da vizi è stata esclusa la destinazione all'uso personale della sostanza, avuto riguardo alle modalità di presentazione della stessa ed alle circostanze della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno