Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being generic and lacking specific facts on self-reporting.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply mitigating circumstances related to self-reporting and reasonable doubt. The court rejected these claims as merely assertive without concrete factual support, ruling that such arguments do not meet the requirements for admissibility in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: Motions in cassation are inadmissible if they are generic and merely assertive regarding the existence of elements sufficient to ground reasonable doubt or the application of mitigating circumstances without specific factual substantiation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIO GIUSEPPE nato a TRANI il 03/02/1967 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di elementi idonei a fondare un ragionevole dubbio tale da comportare l'assoluzione dell'imputato in ragione dell'autodenuncia.
Generico anche il motivo dulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, merannente assertivo sulla sussistenza di non meglio precisate situazioni che avrebbero potuto comportarne l'applicazione e un trattamento punitivo più benevolo (e determinato nel minimo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 giugno 2023 Il Con