Ordinanza — n. 31129/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERI LILYTH nato a RIMINI il 25/01/1987 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; • letto il ricorso proposto nell'interesse di Lilyth Ruggeri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed aspecifico avendo la Corte territoriale, con motivazione particolarmente sintetica, ma, comunque, adeguata, escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione dell'abitualità della condotta, valutazione, questa, che la ricorrente censura genericamente limitandosi a richiamare delle massime giurisprudenziali; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è generico e meramente riproduttivo del medesimo profilo di censura in ordine alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 1 della motivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31129/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. in ragione dell'abitualità della condotta, valutazione, questa, che la ricorrente censura genericamente limitandosi a richiamare delle massime giurisprudenziali; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è generico e meramente riproduttivo del medesimo profilo di censura in ordine alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 1 della motivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERI LILYTH nato a RIMINI il 25/01/1987 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; • letto il ricorso proposto nell'interesse di Lilyth Ruggeri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed aspecifico avendo la Corte territoriale, con motivazione particolarmente sintetica, ma, comunque, adeguata, escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione dell'abitualità della condotta, valutazione, questa, che la ricorrente censura genericamente limitandosi a richiamare delle massime giurisprudenziali; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è generico e meramente riproduttivo del medesimo profilo di censura in ordine alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 1 della motivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presi e e