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Ordinanza — n. 31128/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints on criminal conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31128/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for theft based on an alternative reading of the victim's statements. The court rejected this, noting the arguments were mere factual complaints and duplicates of issues already properly resolved by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of mere factual complaints regarding the existence of criminal conduct already substantiated by the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints theft criminal conduct alternative reading of statements duplicate arguments cassation censura dell'accertamento dei fatti motivi di cassazione apprezzamento arbitrario delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 393 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAGLIOSO LUCA nato a BOLOGNA il 08/06/1967 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso e reiterati con la memoria difensiva pervenuta il 15 maggio 2023 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla sussistenza della condotta di reato di cui all'art. 393 cod. pen. ricostruita sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa di cui il ricorrente propone una lettura alternativa;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato la sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consig