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Ordinanza — n. 31127/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints regarding criminal liability and arbitrary conduct under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31127/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in fact regarding the defendant's liability and the existence of arbitrary conduct required for the specific crime. The court rejected these claims as mere factual complaints unsuitable for a legality review, noting that the lower court already correctly assessed the absence of arbitrary conduct and illegality by public agents.

Regesto Legislator

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Art. 635 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals in legality proceedings cannot be based on mere factual complaints or re-litigation of issues already decided by the trial court, as such proceedings strictly review legal errors rather than factual assessments.

Parole chiave

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legality review factual complaints arbitrary conduct criminal liability inadmissible appeal public agents court costs danneggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 635 cod. pen.
Art. 393-bis cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato, infine, che prospettano un'alternativa valutazione di merito le deduzioni difensive sulla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 635 cod. pen
art. 393-bis cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Considerato, infine, che prospettano un'alternativa valutazione di merito le deduzioni difensive sulla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 46743 del 6/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257513
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANN ELLA VINCENZO nato a MODENA il 01/05/1995 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e alla configurabilità del reato di cui all'art. 635 cod. pen.;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso che il ricorrente abbia reagito ad una condotta arbitraria che, come noto, costituisce il presupposto ineludibile della operatività della circostanza di cui all'art. 393-bis cod. pen. che, secondo i principi dettati da questa Corte, può trovare applicazione solo in rapporto ad atti che obiettivamente, e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria (Sez. 6, n. 46743 del 6/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257513) e non sussistendo neppure gli estremi di un'attività illegittima svolta dagli agenti pubblici;

Considerato, infine, che prospettano un'alternativa valutazione di merito le deduzioni difensive sulla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere re-I tore Il Presid