Cassation court dismisses appeal for generic censure and unsupported recidivism claim regarding robbery conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bellomo Domenico inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second robbery conviction, arguing generic censure and that recidivism was improperly applied despite five prior convictions. The court rejected these claims as insufficiently substantiated, noting the lower court correctly identified the appellant's increased criminal capacity due to a prolonged period outside restriction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based on generic censure or manifestly unfounded arguments regarding recidivism are inadmissible when the lower court has already provided adequate reasoning based on the defendant's prior criminal record and the nature of the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Bellomo Domenico, nato a San Giovanni Rotondo il 11/03/1979 avverso la sentenza del 14/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche; Considerato che il motivo con cui si lamenta l'omessa esclusione della recidiva, risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, nonché manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello ha congruamente motivato l'applicazione della recidiva in ragione dei numerosi precedenti penali del ricorrente ( cinque condanne irrevocabili per rapina), avendo evidenziato come il fatto oggetto di giudizio risultasse espressione di una accresciuta capacità a delinquere del predetto allontanatosi dal luogo di restrizione per un periodo prolungato di tempo (da metà dicembre fino al 7 febbraio dell'anno successivo).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso