Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for manifestly unfounded claim regarding Article 131-bis application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Michele Casapinta inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a Bologna Court of Appeal decision, arguing that the lower court incorrectly applied Article 131-bis of the Criminal Code regarding the duration and reasons for his removal. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that the territorial court had provided a non-arbitrary and logical explanation for excluding the statute's applicability based on the indeterminate nature of the removal's duration and reasons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal is inadmissible when the territorial court's exclusion of the statute's applicability is based on a non-arbitrary and logical reasoning regarding the specific circumstances of the conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAPINTA MICHELE nato a BOLOGNA il 23/06/1975 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Casapinta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva con la quale il ricorrente ha ulteriormente illustrato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato ed &specifico, avendo la Corte territoriale escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis, cod. pen. con motivazione non manifestamente illogica né arbitraria (cfr. pagina 4 della sentenza e, con riferimento alle modalità della condotta, avuto riguardo alla impossibilità di determinare la dúrata e le ragioni. dell'allontanamento, pagina 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d