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Sentenza — n. 31121/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31121/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31121/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Barbara Buffoni alla pena di mesi due di reclusione oltre alle statuzioni civili, in relazione al reato di cui all'art. 388, comma 6, cod. pen. commesso in Bologna tra il 30 dicembre 2016 e il 30 gennaio 2017 perché ometteva di rispondere, nei termini di legge, alle indicazioni richieste nel corso della procedura monitoria intrapresa da Bidella Secondo.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 31121/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con articolati motivi di ricorso, l'imputata denuncia vizio di motivazione in punto di responsabilità non essendo riconducilit(, le riscontrate omissioni informative alla fattispecie di reato; carenza dell'elemento psicologico del reato e mancata risposta alle deduzioni svolte in appello nonché mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Parole chiave

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inattività successiva alla sospensione omissione del ministero pubblico inosservanza del termine abbandono del procedimento penale ritardo ingiustificato dell'azione penale decisione monitoria

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUFFONI BARBARA nato a MODENA il 14/05/1957 avverso la sentenza del 14/06/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Barbara Buffoni alla pena di mesi due di reclusione oltre alle statuzioni civili, in relazione al reato di cui all'art. 388, comma 6, cod. pen. commesso in Bologna tra il 30 dicembre 2016 e il 30 gennaio 2017 perché ometteva di rispondere, nei termini di legge, alle indicazioni richieste nel corso della procedura monitoria intrapresa da Bidella Secondo.

2. Con articolati motivi di ricorso, l'imputata denuncia vizio di motivazione in punto di responsabilità non essendo riconducilit(, le riscontrate omissioni informative alla fattispecie di reato; carenza dell'elemento psicologico del reato e mancata risposta alle deduzioni svolte in appello nonché mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Barbara Buffoni è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Corte perché i motivi di ricorso non erano consentiti in sede di legittimità trattandosi di deduzioni svolte in fatto e riproduttive di censure esaminate, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito. Nelle more della trattazione è pervenuta dichiarazione con la quale la parte civile costituita, già querelante, ha rimesso la querela, accettata dall'imputata.

2. La remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e determina il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301) con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

3. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, come da statuzioni in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputate) al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere este ore I