Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unreasonableness regarding prescription and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the manifest unreasonableness of the grievances raised by the appellant. The appellant challenged the sentence for a crime where the lower court merely determined the penalty after annulling a previous judgment due to prescription. The court ruled that the lower court's action was legally sound and the appeal lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 2, cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grievances are manifestly unfounded, particularly when the lower court correctly applies statutory limitations on sentencing following a prior annulment for prescription.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR CHEIKH nato a RAO MAO( SENEGAL) il 15/01/1965 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con unico motivo di ricorso Cheik Sarr denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena inflittagli per il reato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. 3.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle addotte censure a fronte dell'operazione con la quale, ferme restando le statuzioni in punto di pena della sentenza del emessa il 6 novembre 2015 divenuta sul punto irrevocabile a seguito della decisione di questa Corte del. 17 novembre 2017, la Corte di merito si è limitata, a seguito di annullamento con rinvio, a determinare la pena per il reato per il quale era intervenuta dichiarazione di prescrizione.
3. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigli