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Ordinanza — n. 31119/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unreasonableness regarding prescription and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31119/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the manifest unreasonableness of the grievances raised by the appellant. The appellant challenged the sentence for a crime where the lower court merely determined the penalty after annulling a previous judgment due to prescription. The court ruled that the lower court's action was legally sound and the appeal lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 2, cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grievances are manifestly unfounded, particularly when the lower court correctly applies statutory limitations on sentencing following a prior annulment for prescription.

Parole chiave

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manifest unreasonableness criminal appeal inadmissibility prescription of action sentencing determination costs of appeal Corte di Cassazione codice di procedura penale prova dell'indigenza

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 2, cod. pen.
1.Con unico motivo di ricorso Cheik Sarr denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena inflittagli per il reato di cui all'art. 648, comma 2, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.
sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARR CHEIKH nato a RAO MAO( SENEGAL) il 15/01/1965 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con unico motivo di ricorso Cheik Sarr denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena inflittagli per il reato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. 3.11 ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle addotte censure a fronte dell'operazione con la quale, ferme restando le statuzioni in punto di pena della sentenza del emessa il 6 novembre 2015 divenuta sul punto irrevocabile a seguito della decisione di questa Corte del. 17 novembre 2017, la Corte di merito si è limitata, a seguito di annullamento con rinvio, a determinare la pena per il reato per il quale era intervenuta dichiarazione di prescrizione.

3. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila), considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( cfr. art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigli