Cassation court dismisses appeal for tax evasion as generic grounds fail to meet statutory non-prosecution requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the second-instance conviction for tax evasion. The appellant argued that the lower court failed to apply the non-prosecution clause and external continuation rules, but the court found these grounds generic and unsupported by the specific facts of the case. Consequently, the court ruled that the criminal design did not match the reasons for the appellant's absence from their domicile, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: Generic grounds for appeal lacking specific factual alignment with statutory non-prosecution provisions are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ARCANGELO nato a ROMA il 06/09/1976 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, sono anche manifestamente infondati al confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla continuazione esterna, non essendo ravvisabile la medesimezza del disegno criminoso rispetto alle stesse ragioni allegate a giustificazione dell'allontanamento dal domicilio in relazione al fatto per cui si procede;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere/reltqre Il Pr sidente