Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded argument regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the ground raised was manifestly unfounded and specific. The territorial court correctly denied generic mitigating circumstances by prioritizing the gravity of the accused's conduct over the absence of positive evidence supporting the defense. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605 c.p.p.; The court of first instance is not required to evaluate every single defensive deduction when denying generic mitigating circumstances, provided it indicates the elements of predominant relevance deemed obstructive to their grant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADATTI ANTONIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 28/01/1965 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Radatti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo manifestamente infondato ed aspecifico avendo la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi e coerente con la giurisprudenza di questa Corte, negato le circostanze attenuanti generiche attribuendo valore prevalente alla gravità della condotta ascritta, a fronte dell'assenza di elementi positivi valutabili a favore dell'imputato (cfr. pagina 4 della sentenza); considerato, infatti, che ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotils, Rv. 265826); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere sen ore Il Presid