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Ordinanza — n. 31115/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding recidiva reiterata and statutory mitigation under Art. 62, n. 6 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31115/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Celozzi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Celozzi challenged a lower court's recognition of a statutory mitigation circumstance under Article 62, paragraph 6 of the Penal Code, which excluded a change in sentencing due to the prohibition on reduced treatment for repeated recidivism. The court ruled that the lower court's reasoning was free of logical or legal defects and correctly applied the principle of legal certainty established in the prior rescinding judgment.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 6 cod. pen.; Art. 69, comma 4 cod. pen.; Art. 99, comma 4 cod. pen. The court holds that when a lower court recognizes a statutory mitigation circumstance but excludes a corresponding reduction in sentence due to repeated recidivism, the decision is valid if logically sound and consistent with prior binding precedent.

Parole chiave

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recidiva reiterata circostanza attenuante Corte di Cassazione inammissibilita principio di diritto Codice Penale sentenza rescindente recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 6 cod. pen.
Art. 69, comma 4 cod. pen.
pen., escludendo, tuttavia, un mutamento del trattamento sanzionatorio inflitto in considerazione del divieto sancito all'art. 69, comma quarto)cod.
Art. 99, comma 4 cod. pen.
la cui operatività consegue all'applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELOZZI VINCENZO nato a FOGGIA il 03/11/1964 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Celozzi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i due motivi di ricorso, da valutare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale, attenendosi al principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha valutato e riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., escludendo, tuttavia, un mutamento del trattamento sanzionatorio inflitto in considerazione del divieto sancito all'art. 69, comma quarto)cod. pen. la cui operatività consegue all'applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. peri.; ritenuto, inoltre, che la sentenza impugnata, con motivazione parimenti immune da vizi, ha reiterato il giudizio in ordine all'applicabilità della recidiva reiterata che, al pari del giudizio di bilanciamento tra circostanze, non era stato oggetto di censura nel giudizio rescindente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presid nte