Ordinanza — n. 31114/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANIZA sui ricorsi proposti da Marongiu Salvatore, nato a Palermo il 28/02/1978 Marongiu Francesco, nato a Palermo il 09/04/1970 avverso la sentenza del 29 settembre 2022 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione Ritenuto che i ricorsi proposti, con motivi comuni, dai ricorrenti in relazione alla condanna per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale non sono ammissibili perché manifestamente infondati, In particolare, i primi due motivi contestano il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31114/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANIZA sui ricorsi proposti da Marongiu Salvatore, nato a Palermo il 28/02/1978 Marongiu Francesco, nato a Palermo il 09/04/1970 avverso la sentenza del 29 settembre 2022 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione Ritenuto che i ricorsi proposti, con motivi comuni, dai ricorrenti in relazione alla condanna per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale non sono ammissibili perché manifestamente infondati, In particolare, i primi due motivi contestano il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio.
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a seguente ORDINANIZA sui ricorsi proposti da Marongiu Salvatore, nato a Palermo il 28/02/1978 Marongiu Francesco, nato a Palermo il 09/04/1970 avverso la sentenza del 29 settembre 2022 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione Ritenuto che i ricorsi proposti, con motivi comuni, dai ricorrenti in relazione alla condanna per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale non sono ammissibili perché manifestamente infondati, In particolare, i primi due motivi contestano il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio.
Tuttavia, la prospettazione difensiva non si confronta con l'adeguata e completa motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, il quale dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dei ricorrenti (cfr. p. 5 della sentenza). Il terzo motivo dei ricorsi, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è del pari destituito di fondamento. Il provvedimento impugnato correttamente valorizza, tra gli altri elementi, la gravità del fatto e l'assenza di elementi su cui fondare una prognosi favorevole, risultando sul punto immune da censure.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consiglier "stensore Il Pres