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Ordinanza — n. 31113/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded claims and lack of specific statutory elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31113/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Vincenzo Paradiso's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first two grounds manifestly unfounded because the appellant invoked the defense of necessity without alleging specific statutory elements required by Article 54 of the Penal Code. Furthermore, the remaining grounds were rejected as merely reproducing issues already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal arguments. Consequently, the appeal was rejected without a merits review, emphasizing the procedural requirement for specific factual allegations in criminal defenses.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or merely reproduce issues already decided by the lower court, requiring specific factual allegations for statutory defenses.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded state of necessity Article 54 Penal Code procedural dismissal ristrettezza finanziaria pene condizionali coazione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 cod. pen.
Art. 364 c.p.p.
art. 54 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri
Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARADISO VINCENZO nato a NAPOLI il 03/05/1970 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; zzv letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Paradiso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati ed aspecifici, avendo il ricorrente genericamente invocato la sussistenza della scriminante dello stato di necessità senza allegare la sussistenza di alcuno degli elementi costitutivi previsti dall'art. 54 cod. pen.; considerato, dunque, che, anche a voler ritenere che la doglianza in questione non sia stata implicitamente disattesa dalla Corte territoriale, la sua originaria manifesta infondatezza rende irrilevante in questa Sede l'omesso esame della censura che, comunque, non sarebbe suscettibile di accoglimento (cfr.

Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980); ritenuto, pertanto, che, alla luce di tali considerazioni, non appare censurabile né illogica la decisione del Giudice di merito di non procedere alla escussione del teste Carlini; ritenuto che il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso sono inammissibili in quanto manifestamente infondati e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le argomentazioni a pagina 2 della sentenza in ordine alla non tenuità del fatto e a pagina 3 in ordine alla insussistenza di elementi positivi ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione nel minimo edittale del trattamento sanzionatorio); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere e 'sore Il Pres