Cassation court dismisses appeals as inadmissible for being generic and repetitive of lower court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Proietti and Galletti inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants challenged a second-instance judgment regarding dangerous driving during a flight, but the court found their arguments merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the territorial court. Consequently, the appeals were rejected because they lacked specific new grounds and failed to meet the threshold for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repetitive of lower court rulings; generic arguments that reproduce existing censure without new analysis are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PROIETTI FABRIZIO nato a ROMA il 21/10/1970 GALLETTI MASSIMO nato a ROMA il 19/07/1968 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Fabrizio Proietti e Massimo Galletti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico, aspecifico e meramente riproduttivo della medesima censura in ordine alla configurabilità del reato già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale (si veda pagina 2 della motivazione in ordine alla condotta di guida pericolosa tenuta durante la fuga) con argomenti immuni da vizi e coerenti con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante, Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137). ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigl