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Ordinanza — n. 31109/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness and generic lack of specific facts regarding non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31109/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply specific statutory grounds for non-punishment and violated constitutional norms, but the court found these arguments generic and unsupported by concrete facts. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to justify a review of the appellate judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 344-bis c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for non-punishment are not specifically alleged with relevant circumstances, and the alleged lack of reasoning in the appellate judgment is not substantiated by facts demonstrating decisive relevance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal manifest unfoundedness generic arguments non-punishment grounds lack of specific facts procedural costs Cassation appeal principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

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Art. 344-bis cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., con conseguente irrilevanza anche della questione di legittimità costituzionale di tale norma, eccepita nel corpo del motivo; .ritenuto che il secondo motivo di ricorso è generico ed aspecifico in quanto, al di là della mera doglianza relativa alla violazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 344-bis cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
pen., con conseguente irrilevanza anche della questione di legittimità costituzionale di tale norma, eccepita nel corpo del motivo; .ritenuto che il secondo motivo di ricorso è generico ed aspecifico in quanto, al di là della mera doglianza relativa alla violazione dell'art. 131-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOV RADOSLAV nato il 05/08/1985 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Genov Radoslav avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, stante l'inapplicabilità nella fattispecie in esame, relativa a reato commesso il 29 aprile 2018, dell'istituto di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., con conseguente irrilevanza anche della questione di legittimità costituzionale di tale norma, eccepita nel corpo del motivo; .ritenuto che il secondo motivo di ricorso è generico ed aspecifico in quanto, al di là della mera doglianza relativa alla violazione dell'art. 131-bis cod. pen., il ricorrente non allega alcuna circostanza rilevante ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità; considerato, al riguardo, che in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen., la sussistenza dei causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. 1411. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigli