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Ordinanza — n. 31108/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to mere factual complaints outside the scope of cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31108/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Maurizio Trantacoste inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had found Trantacoste guilty of resistance and the aggravating circumstance of a teleological link to assault, reasoning free from logical or legal flaws. The Supreme Court rejected the appeal because it relied solely on factual grievances that fall outside the permissible scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they are based merely on factual complaints or arguments that do not concern the interpretation of the law or the correct application of legal provisions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints scope of review criminal procedure resistance crime teleological link inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRENTACOSTE MAURIZIO nato a PALERMO il 23/11/1992 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Trantacoste avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su mere doglianze in punto di fatto estranee al perimetro del sindacato di legittimità; ritenuto che la sentenza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, ha affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di resistenza ed alla conseguente sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico con il reato di lesioni (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il