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Ordinanza — n. 31107/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31107/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31107/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMITO ROBERTO nato a PALERMO il 06/04/1987 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti il ricorso ed i motivi nuovi proposti nell'interesse di Roberto Comito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo della medesima censura in ordine alla mancata concessione delle circostanze, attenuanti generiche già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 2 della sentenza); ritenuto che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489) nonché facendo riferimento, come nel caso di specie, agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti a tal fine (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31107/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489) nonché facendo riferimento, come nel caso di specie, agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti a tal fine (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali procedura di ricusazione attenuazione libera della pena censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali deducibilità delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMITO ROBERTO nato a PALERMO il 06/04/1987 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti il ricorso ed i motivi nuovi proposti nell'interesse di Roberto Comito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo della medesima censura in ordine alla mancata concessione delle circostanze, attenuanti generiche già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 2 della sentenza); ritenuto che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489) nonché facendo riferimento, come nel caso di specie, agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti a tal fine (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preside te