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Ordinanza — n. 31106/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive grounds already rejected by lower court with correct legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31106/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Emanuele Favara inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Favara challenged the Palermo Court of Appeal's judgment regarding criminal charges, but the Supreme Court found his arguments merely reproduced previous criticisms already thoroughly examined and rejected by the lower judge. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and merit, dismissing it based on the principle that courts should not re-evaluate issues already resolved with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on grounds that are merely reproductive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds dismissal Art. 600 c.p.p. application lower court reasoning review legal argument novelty risarcimento alle vittime di reati spese di difesa indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVARA EMANUELE nato a CASTELVETRANO il 06/04/1984 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Emanuele Favara avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano, quanto all'insussistenza della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., le pagine da 2 a 5 della sentenza impugnata, e, quanto all'insussistenza del delitto di lesioni personali ed all'invocato assorbimento nel reato di resistenza, la pagina 8 della sentenza); . ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pres a ente