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Ordinanza — n. 31105/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to new factual grounds and repetition of prior arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31105/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant raised two grounds: the first introduced new factual arguments regarding the compatibility of criminal continuation with aggravated circumstances, which require a factual review outside the cassation mandate, while the second merely repeated arguments already rejected by the lower court. The court dismissed the appeal because the first ground violated the principle of admissibility by introducing new facts, and the second ground lacked novelty.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 1 lett. b) c.p.p.; Art. 363, n. 1 lett. c) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they introduce new factual grounds requiring a review outside the scope of cassation or if they merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation admissibility new factual grounds repetition of arguments sindacato di legittimità procedural costs reiterazione di reati penali criminalità persistente permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, n. 1 lett. b) c.p.p.
Art. 363, n. 1 lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 16881 del 11/10/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMERARO MICHELE nato a CISTERNINO il 17/03/1983 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Semeraro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è stato proposto per la prima volta in questa Sede e la sua valutazione presuppone un giudizio in fatto estraneo al sindacato di legittimità (ciò alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ribadita da Sez. 1, n. 16881 del 11/10/2017, dep. 2018, Musso, Rv. 273117, che esclude la sussistenza di una incompatibilità logico-giuridica - salva la necessità di una specifica verifica in relazione alle concrete caratteristiche della fattispecie - tra l'istituto della continuazione e la circostanza aggravante del nesso teleologico, giacché il primo si riferisce alla riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso, mentre la seconda attiene al distinto piano di valutazione relativo alla strumentalità di un reato rispetto ad un altro).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è meramente riproduttivo della medesima censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda p. 3 della sentenza impugnata). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 tenso