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Ordinanza — n. 31104/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for omitting mitigating circumstance already properly evaluated by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31104/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Lorenzo Acquaviva's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Acquaviva argued that the lower court failed to recognize a specific mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code, but the appellate court had already thoroughly examined and rejected this argument with sound legal reasoning. The supreme court ruled that since the issue was adequately addressed by the first instance judge, the appeal lacks merit and must be dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 2 cod. pen.; An appeal based on a mitigating circumstance already adequately evaluated and rejected by the court of first instance is inadmissible.

Parole chiave

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mitigating circumstance appeal inadmissibility penal code article 62 court of cassation procedural exhaustion cognizione del ricorso per cassazione difetto di motivazione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 2 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACQUAVIVA LORENZO nato a NOCI il 31/05/1993 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lorenzo Acquaviva avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo (omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen.) già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda p. 4 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere est