Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal reasoning and failure to cite relevant case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Raffaella Pompa inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The appellant failed to provide specific legal arguments, merely citing a Constitutional Court excerpt and a general jurisprudential maxim without analyzing the contested judgment's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary legal grounds required for admissibility under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to state specific legal reasons justifying the challenge and does not provide coherent references to the reasoning of the contested act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPA RAFFAELLA nato a FOGGIA il 12/03/1989 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaella Pompa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto, al di là della trascrizione di un brano di una sentenza della Corte costituzionale e del richiamo di una massima giurisprudenziale, non contiene alcuna enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, coerenti con la giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv.247838), ha ineccepibilmente confermato il giudizio di sussistenza della recidiva reiterata specifica e, conseguentemente, rigettato la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza su detta aggravante (cfr. pagina 4 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere e ensore Il Presid nte