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Ordinanza — n. 31102/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal reasoning and failure to cite relevant case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31102/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Raffaella Pompa inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The appellant failed to provide specific legal arguments, merely citing a Constitutional Court excerpt and a general jurisprudential maxim without analyzing the contested judgment's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary legal grounds required for admissibility under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to state specific legal reasons justifying the challenge and does not provide coherent references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack legal reasoning procedural requirements Cassation procedure specific legal grounds recidiva riesame dell'entità pena revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè
Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv.247838), ha ineccepibilmente confermato il giudizio di sussistenza della recidiva reiterata specifica e, conseguentemente, rigettato la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza su detta aggravante (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPA RAFFAELLA nato a FOGGIA il 12/03/1989 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaella Pompa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto, al di là della trascrizione di un brano di una sentenza della Corte costituzionale e del richiamo di una massima giurisprudenziale, non contiene alcuna enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, coerenti con la giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv.247838), ha ineccepibilmente confermato il giudizio di sussistenza della recidiva reiterata specifica e, conseguentemente, rigettato la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza su detta aggravante (cfr. pagina 4 della sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere e ensore Il Presid nte