Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being generic and not addressing specific legal grounds regarding recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a lower court's decision on evasion and recidivism, but the court found the first ground merely repetitive of already rejected psychological assessments and the second ground too generic to be specific. The court ruled that the appeal failed because it did not provide a specific legal argument challenging the established facts or the reasoning regarding the defendant's persistent criminal danger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely repetitive of previously rejected arguments or if it is generic and lacks specific grounds challenging the factual or legal basis of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SCHIENA FELICE nato a ANDRIA il 15/04/1939 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Felice Di Schiena avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura relativi all'elemento psicologico del reato, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza in cui la Corte ha correttamente ribadito la sufficienza del dolo generico ai fini della configurabilità del reato di evasione e l'irrilevanza delle motivazioni alla base dell'allontanamento dal domicilio); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è generico, aspecifico e manifestamente infondato atteso che la motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata è fondata non sulla mera constatazione dei precedenti penali a carico dell'imputato, ma sulla loro correlazione con la condotta per cui si procede, ritenuta dalla Corte quale espressione della persistente pericolosità e capacità criminale dell'imputato (cfr.
Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv.247838); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente