Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and infounded sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Laccetti inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground generic and unsupported because the lower court correctly denied generic mitigating circumstances due to the defendant's criminal record and lack of positive elements. The second ground was rejected as infounded since the sentence was based on the statutory minimum with a reduction for the summary trial procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, specific, and manifestly unfounded, particularly when the lower court's denial of mitigating circumstances is logically sound and the sentence follows statutory minimums adjusted for procedural reductions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACCETTI ANTONIO nato a FOGGIA il 30/08/2001 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Laccetti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è generico, aspecifico e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale negato le circostanze attenuanti generiche con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, in considerazione della rilevanza ostativa della personalità dell'imputato, gravato da due condanne irrevocabili e da numerosissimi procedimenti penali pendenti in grado di appello, e della. insussistenza di elementi di segno positivo (non allegati neanche nel motivo in esame); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che il trattamento sanzionatorio è stato determinato sulla base del minimo edittale previsto per il reato per cui si procede da cui è stata detratta la diminuente per il rito. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente