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Ordinanza — n. 31098/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unsupported by new arguments regarding criminal penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31098/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Giuseppe Gambino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground of appeal generic and merely repetitive of arguments already properly addressed by the lower court regarding the lack of psychological elements in the crime. Similarly, the second ground was rejected as manifestly unfounded because the territorial court adequately motivated the sentencing decision without logical or legal flaws. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was condemned to bear the financial burden of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance, or if it is manifestly unfounded due to adequate motivation of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments criminal penalty procedural costs sanzioni penali affezioni psichiche revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO GIUSEPPE nato a PARTINICO il 25/11/1981 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Gannbino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo ricorso è inammissibile in quanto generico e meramente riproduttivo di profili di censura relativi alla insussistenza dell'elemento psicologico del reato già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Qiudice di merito (si veda, in particolare, p. 4 della sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato, senza incorrere in vizi logici o giuridici, in merito al trattamento sanzionatorio, determinato in misura pari al minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere