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Ordinanza — n. 31094/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for generic grounds; court upheld trial court's rejection of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31094/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The territorial court had rejected generic mitigating circumstances by evaluating the defendant's conduct and finding the justification implausible. The appellate court affirmed this reasoning, ruling that the lower court's argument was free from logical or legal flaws.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on generic grounds is inadmissible when the lower court has provided a reasoned evaluation of the defendant's conduct that is free from logical or legal defects.

Parole chiave

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generic grounds appeal mitigating circumstances procedural inadmissibility court of cassation procedural costs sanzioni pecuniarie attenuazione della pena caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAMELLA ADRIANO nato a ROMA il 21/06/1973 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Adriano Sgaramella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, avendo la Corte territoriale argomentato, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, in ordine alla non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, in particolare, che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la sentenza impugnato ha valutato il comportamento processuale dell'imputato ed ha ritenuto non plausibile la ragione addotta a giustificazione della propria condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere sore Il Presidnte