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Ordinanza — n. 31093/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds repeating merits arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31093/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele Mennoia inadmissible due to generic and merely repetitive grounds. The appellant sought to challenge the lower court's ruling on the value of statements made to staff, but these arguments had already been thoroughly examined and rejected with correct legal reasoning by the Court of Appeal. The court refused to re-evaluate the merits, holding that the appeal lacked novelty and thus failed to meet the admissibility threshold required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce the same criticisms already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility repetitive arguments cassation merits review prohibition novelty requirement appeal procedural dismissal Italy controllo della commisurazione della pena espressioni sconvenienti motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNOIA MICHELE nato a CANOSA DI PUGLIA il 02/01/1978 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Mennoia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo generico e meramente riproduttivo dei medesimi profili di censura sulla valenza delle frasi pronunciate all'indirizzo degli operanti, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve esserle dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente