Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and procedural bar on prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrea Corigliano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied criminal law regarding Article 337 of the Penal Code, claiming his conduct constituted mere passive resistance rather than violence. However, the court found the arguments manifestly unfounded, noting the appellant violently kicked the official's thigh and attempted to strike his genitals. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally barred because the lack of a valid relationship for prescription extinction precludes such a declaration at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal declared inadmissible for manifestly unfounded grounds cannot serve as a vehicle to request the extinction of a crime by prescription, as no valid relationship for such extinction has been established.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Corigliano Andrea, nato a Roma il 24.11.1994 avverso la sentenza del 23/11/2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., dal momento che la condotta del ricorrente integrerebbe un'ipotesi di mera resistenza passiva, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti . giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato, avendo i giudici di merito accertato come il ricorrente si fosse opposto al controllo del pubblico ufficiale tramite una condotta violenta, colpendolo con una ginocchiata sulla coscia e, successivamente, tentando di colpirlo con un calcio agli organi genitali;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si chiede la pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza d'appello, non è deducibile, dal momento che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi preclude - non essendosi instaurato un valido rapporto di impugnazione - la possibilità di pronunciare l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., R.v. 217266); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis