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Ordinanza — n. 31091/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded and generic grounds regarding prescription and factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31091/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Alessio Pio De Stasio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court ruling on prescription status, factual errors in identification, and legal qualification of the crime. The court rejected these arguments as either manifestly unfounded regarding the statute of limitations or merely generic repetitions of issues already properly addressed by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if they are generic and repetitive of arguments already examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic grounds statute of limitations factual error court costs Cassation procedure impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STASIO ALESSIO PIO nato a SAN SEVERO il 28/10/1988 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Pio De Stasio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi, in parte, manifestamente infondati e, in parte, confutativi e generici. Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, come legittimamente affermato dalla Corte territoriale, alla data della pronuncia della sentenza impugnata non erano ancora decorsi i termini di prescrizione del reato, stante la ritenuta recidiva reiterata e infraquinquennale; ritenuto che il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso deducono doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4, in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato ed alla esclusione del dedotto errore di persona, fondata sul riconoscimento fotografico effettuato dal IPubblico Ufficiale; nonché la pagina 5 in ordine alla qualificazione giuridica del fatto); ritenuto che anche il quinto e sesto motivo sono generici e reiterativi delle medesime doglianze puntualmente esaminate e rigettate dalla Corte territoriale can motivazione esaustiva ed immune da vizi logici o giuridici (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidn