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Ordinanza — n. 31089/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for threatening public officials to hinder identification. The appeal is rejected as unfounded and lacks specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31089/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting all three grounds raised by the appellant. The court found the first argument regarding the lack of elements for the crime of threatening public officials to hinder identification was unfounded, as the lower court properly relied on service notes. The second and third arguments concerning mitigating circumstances and sentence substitution were dismissed for lacking specificity and failing to meet statutory requirements at the time of judgment. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 95 d.lgs. n. 150/2022: An appeal challenging a criminal conviction is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lack specificity, or if the requested relief (such as sentence substitution) was not available at the time of the original judgment.

Parole chiave

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threatening public officials hindering identification inadmissible appeal sentence substitution mitigating circumstances court costs criminal conviction attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 53 L. 689/1981
Art. 95 d.lgs. n. 150/2022
689/1981, risultando generico e manifestamente infondato, giacché al momento della pronuncia della sentenza impugnata non sussistevano i requisiti necessari ai fini della sostituzione; e che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Giacalone Michele, nato a Mazara del Vallo il 28.04.1990 avverso la sentenza del 27/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Considerato che il primo motivo dedotto nel ricorso, afferente all'insussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - con motivazione congrua ed esaustiva e fondata, in virtù del rito prescelto, sulle annotazioni di servizio dei Carabinieri - ha ritenuto accertato che il ricorrente avesse proferito frasi minacciose nei confronti dei pubblici ufficiali al fine di impedire l'attività di identificazione del predetto;

Ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto privo di specificità e, comunque, manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - con motivazione esaustiva ed immune da vizi - ha valorizzato, ai fini del diniego del beneficio, i numerosi precedenti penali del ricorrente nonché l'assenza di elementi positivamente valutabili; Considerato che alle medesime conclusioni si espone il motivo di ricorso afferente all'omessa sostituzione della pena detentiva con quella della libertà controllata ex art. 53 L. 689/1981, risultando generico e manifestamente infondato, giacché al momento della pronuncia della sentenza impugnata non sussistevano i requisiti necessari ai fini della sostituzione; e che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, il ricorrente potrà presentare la relativa istanza al giudice dell'esecuzione, entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis