Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31088/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic lack of specific factual and legal arguments supporting the claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31088/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ioan Prisacariu inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a conviction under Article 337 of the Penal Code solely on generic grounds regarding the lack of specific reasoning in the lower court's decision. The court rejected this because the appeal failed to provide concrete factual or legal arguments to support the claim or address the specific points made in the contested judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337 cod. pen.; Art. 360, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely asserts a defect in reasoning without providing specific factual or legal grounds to support the claim or contrasting them with the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic lack of reasoning Article 337 Penal Code specific factual arguments court costs award ricusazione del pubblico ministero esame di cassazione impunità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 360, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Prisacariu Ioan, nato in Romania il 15/07/1976 avverso la sentenza del 12 luglio 2022 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non è ammissibile in quanto l'unico motivo di ricorso lamenta in modo del tutto generico, aspecifico ed assertivo il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, senza indicare le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono tale prospettazione né confrontarsi con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (cfr. pagina 3).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend