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Ordinanza — n. 31086/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejects mere dissent without new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31086/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Sanfilippo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant merely expressed disagreement with the lower court's assessment of criminal liability and sentencing factors without presenting new legal arguments. The court ruled that the appeal relied on generic grounds, as the contested issues regarding the crime of resistance, mental elements of injury, and recidivism had already been thoroughly examined and rejected by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it rests on generic grounds where the appellant merely reproduces criticisms already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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generic appeal grounds criminal appeal inadmissibility mere dissent rejection repetition of prior arguments court of cassazione procedure motivi di cassazione inesigibile malgrado lesioni salute abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/01/1989 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Sanfilippo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi generici attraverso i quali il ricorrente, esprimendo un mero dissenso rispetto alle valutazioni della Corte territoriale, si limita a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza in ordine alla configurabilità del delitto di resistenza, alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di lesioni, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla conferma della recidiva); ritenuto, in particolare, che la sentenza impugnata, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha valutato i numerosi precedenti penali a carico dell'imputato, relativi a fatti commessi tra il 2008 ed il 2020, come elemento ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e, come fattore che, legandosi alla condotta per cui si procede, è sintomatico della elevata capacità delinquenziale dell'imputato.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende